PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Stato giuridico).

      1. È istituita la professione intellettuale di ufficiale giudiziario.
      2. Gli ufficiali giudiziari sono pubblici ufficiali, ausiliari dell'ordine giudiziario, con il compito di espletare e di formare gli atti loro demandati dalle leggi e dai regolamenti vigenti, nonché di attribuire a tali atti pubblica fede, di conservarli o di curarne il deposito, di rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.

Art. 2.
(Attribuzioni).

      1. L'ufficiale giudiziario esercita le proprie attribuzioni su impulso di parte nelle materie per le quali ha autonoma competenza esclusiva, prevista, oltre che dalla presente legge, dalle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia civile, commerciale, procedurale e stragiudiziale.
      2. Sono riservati all'ufficiale giudiziario, con competenza esclusiva o concorrente con gli altri professionisti abilitati, i seguenti atti:

          a) verbale di esecuzione forzata o di espropriazione con le prerogative di cui agli articoli 482 e 519 del codice di procedura civile, di consegna o di rilascio o di obbligo di fare con le attribuzioni di cui agli articoli 612 e seguenti del medesimo codice;

          b) verbale di estinzione del procedimento esecutivo per avvenuto pagamento nelle mani del procedente o per transazione novativa tra le parti, con effetti sostanziali e processuali;

 

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          c) verbale delle operazioni di vendita mobiliare, conseguenti al procedimento di espropriazione forzata o a procedure fallimentari, nonché redazione del progetto e della distribuzione della somma ricavata;

          d) verbale di attuazione dei provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori e nunciatori;

          e) verbale di constatazione, ove richiesto dalla parte, anche con effetto estintivo dell'esecuzione o sostitutivo del titolo originario in caso di constatazione della pretesa assistita dal titolo esecutivo;

          f) verbale di formazione di titolo esecutivo stragiudiziale, per ricognizione di debito su interpello apposito dell'ufficiale giudiziario che procede alla significazione del precetto speciale sui presupposti probatori di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile;

          g) notificazione in tutte le forme previste dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale, anche a mezzo di fax o mediante invio telematico, ove previsto dalla normativa vigente;

          h) atto di significazione con redazione del relativo verbale nel domicilio del destinatario ovvero ovunque egli venga rinvenuto;

          i) levata di protesto dei titoli cambiari e di assegni bancari ai sensi del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e della legge 12 giugno 1973, n. 349, e successive modificazioni;

          l) verbale di offerta reale o di intimazione;

          m) verbale di descrizione dell'oggetto costituente contraffazione di brevetto;

          n) certificazione e attestazione di autenticità di dichiarazioni testimoniali, di relazioni peritali e di atti destinati all'utilizzo nel processo, nonché certificazione di fatti e di situazioni constatati dallo stesso ufficiale giudiziario in qualità di pubblico ufficiale;

 

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          o) ricezione della dichiarazione del terzo prevista dall'articolo 547 del codice di procedura civile;

          p) nomina a sequestratario ai sensi dell'articolo 1216 del codice civile e dell'articolo 79 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nonché ad amministratore giudiziario dei beni sequestrati, delle aziende e degli immobili pignorati.

      3. Oltre alle funzioni assegnategli dalla normativa vigente, l'ufficiale giudiziario può, su nomina d'ufficio o ad istanza di parte:

          a) esercitare la funzione di consulente tecnico, perito o commissionario;

          b) procedere alle operazioni di vendita immobiliare conseguenti al procedimento di espropriazione forzata o a procedure fallimentari, con redazione del progetto e della distribuzione della somma ricavata;

          c) effettuare stime e valutazioni;

          d) redigere inventari;

          e) ricevere atti di asseverazione con giuramento di perizie stragiudiziali e di traduzioni di atti scritti;

          f) procedere ad atti di interpellanza pubblici e privati con valore probatorio;

          g) esercitare l'ufficio di curatore fallimentare o custode giudiziario di beni sequestrati, di aziende e di immobili pignorati;

          h) attestare l'autenticità delle riproduzioni di atti e documenti su richiesta di privati, nonché la veridicità della firma apposta;

          i) svolgere tutte le altre attività deferite dalla legislazione vigente alle attribuzioni dell'ufficiale giudiziario.

      4. L'ufficiale giudiziario deve collaborare alle attività richieste dall'Agenzia del demanio ai fini della migliore gestione dei beni immobili soggetti a confisca o a sequestro.

 

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Art. 3.
(Poteri dell'ufficiale giudiziario).

      1. Oltre ai poteri attribuitigli dalla legislazione vigente e dalla qualifica di pubblico ufficiale, spettano all'ufficiale giudiziario:

          a) la facoltà di accedere all'anagrafe tributaria e alle altre banche di dati pubbliche ove necessario per l'espletamento dell'incarico assegnatogli;

          b) la facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario, con potere di direzione e di coordinamento nel corso delle operazioni richieste;

          c) il potere di ricorrere al fermo amministrativo dei beni descritti nei pubblici registri.

Art. 4.
(Doveri e deontologia).

      1. La professione di ufficiale giudiziario deve essere esercitata con indipendenza, diligenza, lealtà, imparzialità e discrezione.
      2. L'ufficiale giudiziario è tenuto a rispettare il segreto e la discrezione professionali e a garantire la segretezza dei dati e delle informazioni acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
      3. L'ufficiale giudiziario è tenuto ad aggiornare costantemente il proprio patrimonio tecnico-culturale anche attraverso la partecipazione ad appositi corsi ed eventi di formazione promossi dal Consiglio nazionale e dai consigli distrettuali istituiti ai sensi dell'articolo 5.

Art. 5.
(Consiglio nazionale degli ufficiali giudiziari).

      1. È istituito il Consiglio nazionale degli ufficiali giudiziari, con sede in Roma,

 

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presso il Ministero della giustizia, di seguito denominato «Consiglio nazionale».
      2. Il Consiglio nazionale è articolato in consigli distrettuali, con sede presso le corti di appello.
      3. Spettano al Consiglio nazionale tutte le funzioni di gestione, indirizzo e controllo relative all'esercizio della professione intellettuale di ufficiale giudiziario.
      4. Il Consiglio nazionale propone al Ministro della giustizia, che provvede con proprio decreto, la tariffa professionale relativa agli onorari, ai diritti accessori e alle spese dovute come rimborso, fermo restando che tali tariffe non sono vincolanti e sono sempre negoziabili dal beneficiario delle prestazioni. Il Consiglio nazionale esercita altresì in via esclusiva il potere disciplinare sugli ufficiali giudiziari.

Art. 6.
(Organico).

      1. L'organico degli ufficiali giudiziari è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio nazionale, previa consultazione dei consigli distrettuali secondo il principio del divieto del numero chiuso.
      2. La tabella che determina il numero e le sedi degli ufficiali giudiziari può essere periodicamente aggiornata con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale.

Art. 7.
(Competenza territoriale).

      1. L'ufficiale giudiziario, su richiesta di parte privata, può esercitare le sue funzioni su tutto il territorio di competenza del consiglio distrettuale.
      2. Il territorio di competenza di cui al comma 1, con provvedimento del consiglio distrettuale, può essere suddiviso, ai soli fini operativi e organizzativi, in zone territoriali. In tale ipotesi, la competenza territoriale dell'ufficiale giudiziario per l'esecuzione di atti richiesti dall'autorità

 

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giudiziaria nonché di atti richiesti dall'autorità centrale è limitata alla zona individuata ai sensi del presente comma.
      3. I provvedimenti di assegnazione o di sostituzione per assenza non volontaria o per impedimento degli ufficiali giudiziari sono di competenza del consiglio distrettuale e sono regolamentati dal Consiglio nazionale.

Art. 8.
(Concorso e nomina).

      1. La nomina a ufficiale giudiziario e l'abilitazione all'esercizio della professione si conseguono solo con il superamento del relativo concorso indetto ai sensi del comma 2.
      2. Il concorso a posti di ufficiale giudiziario è indetto con decreto del Ministro della giustizia e il relativo bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non meno di due mesi prima della data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.
      3. Il Consiglio nazionale determina i requisiti per la partecipazione al concorso di cui al comma 2.
      4. La domanda di partecipazione al concorso di cui al comma 2 deve essere presentata al Consiglio nazionale ed è da questo istruita e trasmessa al Ministero della giustizia.

Art. 9.
(Studi associati).

      1. Gli ufficiali giudiziari domiciliati nello stesso circondario possono esercitare la loro attività nelle seguenti forme associative:

          a) società nelle quali ogni associato conserva la propria attività e indipendenza e ha in comune con gli altri associati solo le spese di amministrazione dell'ufficio;

          b) associazione di due o più ufficiali giudiziari, con un massimo di cinque soci, che hanno in comune, oltre a quanto

 

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indicato alla lettera a), tutte le loro attività. Ogni ufficiale giudiziario associato resta disciplinarmente e penalmente responsabile per i fatti commessi nel compimento del suo incarico essendo l'associazione solo civilmente responsabile;

          c) società interprofessionali, nelle forme ammesse dall'ordinamento vigente.

      2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere autorizzate dal Consiglio nazionale, previo parere dei consigli distrettuali.

Art. 10.
(Regolamento di attuazione).

      1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, istituisce una commissione tecnica incaricata di predisporre lo schema del regolamento di attuazione della presente legge, da sottoporre al Ministro stesso per la successiva adozione.
      2. La commissione di cui al comma 1 è composta da docenti universitari in materie giuridiche, da magistrati e da ufficiali giudiziari.
      3. Il regolamento di attuazione di cui al comma 1 reca norme per la disciplina organizzativa, funzionale, economica e previdenziale relativa agli ufficiali giudiziari precisando i requisiti soggettivi e ordinamentali della categoria.

Art. 11.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.